Riceviamo questo comunicato stampa:

In Italia, l’antisemitismo viene punito attraverso le norme generali contro la discriminazione, l’odio razziale e l’istigazione alla violenza previste dal codice penale.
Riferimenti Normativi e Pene
- Articolo 604-bis del Codice Penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa):
- Propaganda di idee: Reclusione fino a 1 anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale/etnico, o compie atti di discriminazione.
- Istigazione alla violenza: Reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi istigai o commetta atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- Negazionismo: È prevista la reclusione da 2 a 6 anni se la propaganda o l’istigazione si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione grave o sull’apologia della Shoah o di crimini di genocidio e contro l’umanità.
- Legge Mancino (Legge n. 205/1993):
- Sanziona le manifestazioni esteriori, l’ostentazione di simboli o emblemi di organizzazioni razziali o discriminatorie, con pene che prevedono la reclusione fino a 3 anni.


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